PRESTITO contro CESSIONE del QUINTO DELLO STIPENDIO (download PDF)
PRESTITO con DELEGAZIONE di PAGAMENTO al datore di lavoro (download PDF)
PRESTITO contro CESSIONE del QUINTO della Pensione (download PDF)
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLE OPERAZIONI
Cessione del Quinto: Particolare prestito personale a tasso fisso per l’intera durata del prestito, estinguibile mediante cessione pro-solvendo di quota della retribuzione mensile cui il mutuatario abbia diritto in dipendenza della propria prestazione di lavoro subordinato. Il prestito è regolato dall’art. 1260 e seguenti c.c, dal T.U. 05.01.1950 n. 180 e successivo Regolamento. Le rate mensili di ammortamento del prestito vengono trattenute dalla retribuzione del mutuatario ad opera del proprio datore di lavoro che ne effettua diretta rimessa all’Intermediario cessionario. L’operazione deve essere assistita da garanzia assicurativa contro il rischio morte e perdita dell’impiego.
Delegazione di Pagamento: Prestito personale a tasso fisso per l’intera durata del prestito, estinguibile mediante trattenuta di una quota della retribuzione mensile e versamento della medesima da parte del datore di lavoro all’Intermediario mutuante (art. 1269 e seguenti e 1723 2° comma c.c.) previo conferimento al datore di lavoro, da parte del lavoratore dipendente, del relativo mandato irrevocabile. La Delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro. L’operazione deve essere assistita da polizza assicurativa contro il rischio morte e perdita dell’impiego.
Prestito personale: Finanziamento personale non finalizzato a tasso fisso per l’intera durata del prestito, estinguibile con versamenti fissi mensili, tramite RID o bollettino postale. L’operazione può essere assistito per volontà del Cliente da polizza assicurativa.
Polizze assicurative: A) Cessione e Delegazione: Le Polizze accessorie al prestito, ovvero le garanzie rilasciate dall’I.N.P.D.A.P. e dalle F.F.S.S. per i dipendenti, assicurano l’Istituto mutuante per il rischio della morte e della perdita d’impiego assicurando il rimborso all’Intermediario del capitale mutuato non ancora scaduto al momento dell’evento. La morte del mutuatario estingue il debito. L’interruzione anticipata del rapporto di lavoro per causa diversa dalla morte, surroga l’assicuratore, per quanto risarcito al creditore, nei diritti di rivalsa nei confronti del mutuatario. Per le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda ai fogli informativi delle Compagnie di Assicurazione; B) Prestito Personale: Le Polizze sono facoltative ed accese soltanto per volontà del Cliente. Coprono i rischi di decesso, invalidità permanente per malattia o infortunio, perdita del lavoro (escluse dimissioni) ed inabilità temporanea. Sono regolate direttamente con l’Assicuratore, secondo la Polizza e il relativo Foglio Informativo.
Offerta fuori sede: I contratti possono essere conclusi mediante l’interevento di operatori commerciali, Agenti o Mediatori Creditizi, i quali operano in autonomia e non agiscono e tantomeno rappresentano l’intermediario, potendo il Cliente rivolgersi direttamente alla nostra Società. L’intervento di questi operatori, che possono essere Intermediari Finanziari, Agenti in attività finanziaria o Mediatori Creditizi, comporta il costo aggiuntivo dell’offerta fuori sede. Si evidenza che gli Agenti e i Mediatori Creditizi con noi convenzionati, per motivi di trasparenza e di calcolo dei tassi complessivi, vengono da noi remunerati per conto del Cliente, per cui nessun corrispettivo deve essere loro versato direttamente. L’Attività degli Agenti e dei Mediatori comporta, oltre l’opera mediativa che dà loro diritto alla provvigione, anche lo svolgimento di tutte le attività di servizio e di acquisizione della numerosa documentazione amministrativa necessaria per attivare il prestito nello schema della Cessione o Delegazione di pagamento. Per questi motivi spesso i compensi per gli indicati operatori assumono una certa consistenza relativamente al capitale erogato. Euro Fiditalia fa presente che la determinazione delle indicate provvigioni dipende dai rapporti tra il Cliente e l’Agente o il Mediatore, poiché le Convenzioni stipulate dalla società impongono soltanto dei massimi applicabili e consiglia quindi il Cliente di negoziare con gli indicati operatori le provvigioni stesse. Gli Agenti in Attività finanziaria e i Mediatori Creditizi con noi convenzionati debbono compiutamente qualificarsi al Cliente esibendo la documentazione attestante la loro qualità. Per i Prestiti Personali le provvigioni non sono negoziabili, in quanto inserite nel tasso complessivo.
Estinzione anticipata: Euro Fiditalia evidenzia la particolare onerosità dell’eventuale estinzione anticipata del prestito nelle operazioni di Cessione e Delegazione, anche per il caso di rinnovo, poiché le somme indicate alle lettere C), D), E), F) del prospetto Condizioni economiche del contratto, pagate dal Cliente in un'unica soluzione al momento dell’erogazione per costi ed oneri di attivazione, non potranno essere rimborsate, poiché le stesse sono state corrisposte per servizi resi e diritti di terzi intervenuti (Agenti, Mediatori, Compagnie Assicurative, oneri fiscali etc.) e non sono recuperabili dall’Istituto finanziario. Conseguentemente il mutuatario godrà esclusivamente dell’abbuono degli interessi nominali sul capitale (TAN) indicato in contratto, per il periodo di rateazione non goduto.
Durata: Cessioni e Delegazioni sono rimborsabili in periodi di ammortamento compresi tra 18 e 120 mesi e i Prestiti Personali sino a 72 mesi.
Informazioni sul soggetto erogante: Le operazioni di finanziamento possono essere eseguite dalla nostra società anche in qualità di mandataria di istituti bancari con noi convenzionati; inoltre i contratti di prestito o i relativi crediti possono essere ceduti ad Istituti bancari o Società Finanziarie abilitate. L’eventuale cessione del contratto sarà efficace nei confronti del cedente e dell’Amministrazione ad avvenuta notifica della cessione stessa.
Anticipazioni: Il Cliente, quale servizio accessorio al finanziamento e salve opportune valutazioni dell’Intermediario, può ottenere una anticipazione sul finanziamento.
Tempi di erogazione: L’importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato ad avvenuto completamento dell’istruttoria e, per le Cessioni e Delegazioni, entro 60 giorni successivi all’ottenimento del benestare o nulla osta da parte dell’ente datore di lavoro e comunque solo quando l’Intermediario sarà in possesso di tutta la documentazione propedeutica al prestito e ne avrà verificato la regolarità.
CONDIZIONI ECONOMICHE
CESSIONI E DELEGAZIONI
B. Tasso nominale annuo massimo (T.A.N.) del 10%, riferito all’anno civile, a scalare mensilmente, in misura fissa per l’intera durata del prestito. Gli interessi per la remunerazione del capitale sono corrisposti alle banche dall’Intermediario per la utilizzazione delle relative risorse. Il prestito viene concesso all’interesse nominale annuo nella misura massima sopraindicata, ovvero al minore interesse che sarà convenuto in sede di istruttoria.
C. Commissioni Bancarie e dell’Intermediario: Commissioni Bancarie massime 7%, Commissioni Intermediario massime 10%. Comprendono la remunerazione dell’attività imprenditoriale e le prestazioni, quali l’istruttoria, l’esame della documentazione, la deliberazione e la successiva amministrazione del mutuo per l’intera durata dell’ammortamento, l’elaborazione dei dati anche in funzione delle leggi 197/91 e 108/96, i costi per l’acquisizione della provvista, per la copertura, anche in via aleatoria, delle perdite finanziarie per la differenza di valuta tra erogazione e decorrenza dell’ammortamento, per l’eventuale ritardo di adeguamento dei tassi nel periodo di preammortamento, per le garanzie prestate al sistema bancario sulla puntuale riscossione delle quote, ed ogni altro adempimento connesso alla esecuzione del contratto.
D. Commissioni Agente/Mediatore intervenuti ed eventuale Intermediario Finanziario mandatario di Euro Fiditalia, massimo 21%.
Le provvigioni dovute alla rete commerciale esterna, comprendente anche eventuali Intermediari Finanziari mandatari di Euro Fiditalia, sono calcolate nella misura percentuale del capitale lordo mutuato, convenuta liberamente dal Cliente con l’Agente/Mediatore alla cui organizzazione il mutuatario ha inteso discrezionalmente di rivolgersi nell’ambito dei limiti massimi indicati nel prospetto. Le commissioni sono corrisposte per: 1) ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del Cliente, definita con il presente contratto; 2) per concorrere all’attività istruttoria del prestito; 3) per la definizione dei relativi rapporti contabili; 4) per assistere il Cliente sino all’erogazione del prestito ed alla ricezione dell’assegno corrispondente; 5) per ogni altra attività di servizio e di acquisizione documentale prestata.
E. Oneri e Spese, massime € 680,00 per le spese postali, di notifica, registrazione (se eventualmente eseguita) e spese di riscossione se imposte dal datore di lavoro. Le spese indicate, sostenute o da sostenersi nel corso del contratto, comprendono anche l’invio dei rendiconti periodici.
F. Costi assicurativi (o garanzia INPDAP o FFSS (come da loro tariffe) o Compagnia Assicurative, massimi del 15% salvo sovrappremi stabiliti discrezionalmente dall’Assicuratore in dipendenza del maggior rischio assunto.
Sono i premi anticipatamente dovuti per le polizze di assicurazione in virtù delle quali l’Istituto mutuante ha ottenuto la copertura dei rischi della vita e della perdita di occupazione, per il rimborso del capitale mutuato. L’importo dei premi è stabilito dalle tariffe delle compagnie assicurative.
G. Netto Ricavo: l’importo erogato è pari al capitale lordo mutuato con la detrazione degli oneri indicati nei precedenti capi e l’eventuale deduzione della somma da corrispondere per l’estinzione di precedenti prestiti, se necessaria.
- TAEG massimo del 35% secondo il costo delle polizze assicurative che può variare in ragione dell’età dell’assicurando e della durata del finanziamento;
- TEG massimo, tasso soglia stabilito dalla Banca d’Italia in funzione della Legge 108/96 vigente al momento della stipula del contratto;
- Valuta applicata per la decorrenza del finanziamento: giorno dell’erogazione del prestito;
- Interessi di mora: in misura pari al Tasso Annuo Nominale stabilito in contratto;
- Commissioni su eventuale anticipo: massime del 12% (dovute soltanto in caso di richiesta di pre- finanziamento);
- estinzione anticipata (penale): massima del 1% ;
- Il tasso annuo nominale (T.A.N.) è calcolato a scalare sul capitale lordo mutuato considerando l’anno solare composto di dodici mesi uguali.
I valori sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati sul capitale lordo mutuato.
PRESTITO PERSONALE
Costo totale del finanziamento (TAEG): massimo 20% oltre € 5.000,00 o 26% fino a € 5.000,00. Il costo totale, pari al TAEG, comprende il TAN, le commissioni, le provvigioni di Agenti o Mediatori, l’imposta di bollo. Non comprende eventuali polizze assicurative volontarie.
TEG: il massimo TEG sarà sempre inferiore di almeno 0,40% rispetto al tasso soglia stabilito dalla legge n. 108/1996, vigente nel periodo di stipula.
Estinzione anticipata: penale dell’1% sul capitale residuo.
Interessi di mora: pari al costo complessivo del finanziamento (TAEG) aumentato di due punti, con il limite del tasso soglia
Ricavo del prestito: Al Cliente sarà erogato il capitale richiesto.
Valuta di decorrenza: giorno della erogazione del prestito.
Oneri finanziari: sono calcolati a scalare sul capitale mutuato, considerando l’anno solare composto di 12 mesi uguali tra loro.
Oneri erariali: calcolati nella misura fissa (bollo virtuale) di € 14,62.
Comunicazioni periodiche: € 2,50 per ogni invio
I valori: sono indicati nelle loro entità massime e quelli percentuali sono applicati nel capitale lordo mutuato
PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI
Le principali condizioni sotto riportate sono coerenti con la redazione dei singoli contratti.
CESSIONI E DELEGAZIONI
- IL CONTRATTO: Con il contratto di Cessione (art. 1260 e seg. cc., T.U. 05.01.1950 e succ. reg.) o Delegazione di Pagamento (art. 1269 e seguenti c.c.) il Cliente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario dell’importo complessivo risultante dal capitale erogato e dagli oneri di attivazione del prestito indicati nel precedente quadro “Condizioni economiche”.
- RIMBORSO del CAPITALE LORDO: il cliente si obbliga a restituire l’intero capitale lordo mediante cessione delle quote del suo stipendio o la delegazione di pagamento, entrambe pro-solvendo, conferendo al proprio datore di lavoro il mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723 2° comma c.c.
- QUOTE MENSILI: la misura della quota di stipendio ceduta o delegata è convenuta in ragione della capacità dello stipendio e della esigenza del finanziamento del Cliente. Le quote saranno tutte uguali, mensili e consecutive, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi.
- ONERI e SPESE: l’interesse nominale, le commissioni, le spese ed ogni altro onere, come indicati nel quadro “CONDIZIONI ECONOMICHE “ saranno trattenute anticipatamente al momento dell’erogazione.
- TRATTENUTE IN PRESENZA DI RINNOVO: nel caso di stipulazione del contratto di cessione o delegazione per rinnovo di precedente prestito, la mutuante potrà trattenere la somma necessaria per l’estinzione obbligatoria o facoltativa, se richiesta dal Cliente, per estinguere il precedente prestito.
- AMMINISTRAZIONE DATRICE di LAVORO: per effetto della cessione o delegazione l’Amministrazione dalla quale dipende il mutuatario sarà obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione la quota di stipendio ceduta o delegata (nella misura che sarà convenuta), a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto, ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, al cessionario.
- INTERESSI DI MORA: in caso di mancato pagamento di rate mensili del prestito verranno applicati gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse nominale annuo (TAN) applicato al prestito.
- PRIVACY: ai fini del trattamento dei dati personali l’Intermediario richiede il consenso al trattamento ed alla diffusione del dati personali, anche sensibili, nonché la facoltà della loro comunicazione e cessione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
- RECESSO: Ai sensi degli artt. 4 e ss. Del D. Lgs 50 del 15.01.1992 è concesso al Cliente il diritto di recesso, da esercitarsi entro e non oltre il termine di 15 gg. dalla data di ricezione da parte del Cedente del contratto sottoscritto dalla Cessionaria, a mezzo raccomandata R.R. da inviare a Euro Fiditalia all’indirizzo indicato in epigrafe. Il recesso può avere efficacia a condizione che siano state rimborsate le eventuali anticipazioni corrisposte da Euro Fiditalia.
Prestito Personale
- IL CONTRATTO: Con il contratto di Cessione (art. 1260 e seg. cc., T.U. 05.01.1950 e succ. reg.) o Delegazione di Pagamento (art. 1269 e seguenti c.c.) il Cliente si dichiara debitore, a titolo di mutuo, nei confronti del Cessionario dell’importo complessivo risultante dal capitale erogato e dagli oneri di attivazione del prestito indicati nel precedente quadro “Condizioni economiche”.
- RIMBORSO del CAPITALE LORDO: il cliente si obbliga a restituire l’intero capitale lordo mediante cessione delle quote del suo stipendio o la delegazione di pagamento, entrambe pro-solvendo, conferendo al proprio datore di lavoro il mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1723 2° comma c.c.
- QUOTE MENSILI: la misura della quota di stipendio ceduta o delegata è convenuta in ragione della capacità dello stipendio e della esigenza del finanziamento del Cliente. Le quote saranno tutte uguali, mensili e consecutive, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi.
- ONERI e SPESE: l’interesse nominale, le commissioni, le spese ed ogni altro onere, come indicati nel quadro “CONDIZIONI ECONOMICHE “ saranno trattenute anticipatamente al momento dell’erogazione.
- TRATTENUTE IN PRESENZA DI RINNOVO: nel caso di stipulazione del contratto di cessione o delegazione per rinnovo di precedente prestito, la mutuante potrà trattenere la somma necessaria per l’estinzione obbligatoria o facoltativa, se richiesta dal Cliente, per estinguere il precedente prestito.
- AMMINISTRAZIONE DATRICE di LAVORO: per effetto della cessione o delegazione l’Amministrazione dalla quale dipende il mutuatario sarà obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del Mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione la quota di stipendio ceduta o delegata (nella misura che sarà convenuta), a decorrere dal mese successivo alla notifica del presente atto, ed a versarla, entro il giorno 10 di ogni mese, al cessionario.
- INTERESSI DI MORA: in caso di mancato pagamento di rate mensili del prestito verranno applicati gli interessi di mora in misura pari al tasso di interesse nominale annuo (TAN) applicato al prestito.
- PRIVACY: ai fini del trattamento dei dati personali l’Intermediario richiede il consenso al trattamento ed alla diffusione del dati personali, anche sensibili, nonché la facoltà della loro comunicazione e cessione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
- RECESSO: Ai sensi degli artt. 4 e ss. Del D. Lgs 50 del 15.01.1992 è concesso al Cliente il diritto di recesso, da esercitarsi entro e non oltre il termine di 15 gg. dalla data di ricezione da parte del Cedente del contratto sottoscritto dalla Cessionaria, a mezzo raccomandata R.R. da inviare a Euro Fiditalia all’indirizzo indicato in epigrafe. Il recesso può avere efficacia a condizione che siano state rimborsate le eventuali anticipazioni corrisposte da Euro Fiditalia.
NOTA SULLE CONDIZIONI GENERALI DEI CONTRATTI
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro il contratto si risolverà. Il mutuatario presta il consenso affinché l’Amministrazione trattenga dal TFR l’importo necessario per l’estinzione del residuo debito, e così anche per la liquidazione eseguita da qualsiasi Ente di Previdenza o di Assistenza. Gli effetti del contratto si estenderanno, ove compatibili, sugli eventuali trattamenti pensionistici. Il mutuatario, inoltre, si impegna per la durata del prestito, a non avvalersi del diritto di richiedere anticipazioni sul TFR.
- nei casi di riduzione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile- ferme restando le pattuizioni afferenti le coperture assicurative, si applicheranno le disposizioni degli artt. 35 e 55 del D.P.R. 05.01.1950 n. 180, in via analogica anche per le delegazioni o cessioni di dipendenti non pubblici.
- nel caso che venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata, il cedente autorizza la mutuante a notificare il contratto affinché questa operi sulla sua retribuzione per la prosecuzione dell’ammortamento. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il cessionario potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del cedente.
- le spese, le tasse di bollo e di registro del presente atto, sia all’atto dell’eventuale registrazione che successivamente, anche in via supplementare, nonché la rivalsa per gli oneri erariali e le spese postali e di notifica, sono a carico del mutuatario, il quale autorizza preventivamente l’Amministrazione a trattenere e versare alla mutuante le somme che a tale titolo gli venissero richieste. La trattenuta dovrà essere operata anche in eccedenza del quinto dello stipendio.
- per le somme che dovesse pagare la Compagnia di Assicurazione per effetto della garanzia rischio impiego, la Compagnia stessa sarà sostituita all’Istituto mutuante, in tutti i suoi diritti e privilegi verso il cedente.
- il mutuatario non potrà richiedere il versamento del netto ricavo della cessione se prima, o contestualmente, non saranno stati forniti da lui tutti gli atti ed i documenti necessari per la validità e la garanzia dell’operazione e se non sarà stato rilasciato il benestare da parte dell’amministrazione datrice di lavoro.
- ad ogni fine, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari, il mutuatario dichiara la propria residenza corrispondente a quella indicata in contratto, impegnandosi a comunicare ogni eventuale successiva variazione.
- l’Intermediario fornisce per iscritto al Cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l’anno, una comunicazione analitica sullo svolgimento del rapporto.
- in deroga all’art. 190 c.c. la Mutuante è autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria per il recupero del suo credito sui beni personali del coniuge coobbligato;
- il mutuatario gode della facoltà di recedere unilateralmente e discrezionalmente dal contratto. Il recesso diverrà efficace nel momento in cui il mutuatario avrà versato il residuo debito attualizzato con le detrazioni degli interessi nominali afferenti il periodo di rateazione non goduto.
- competente per la definizione di eventuali reclami è l’Ufficio reclami dell’Intermediario da contattare nei modi indicati in contratto. L’intermediario darà risposta entro 60 gg. dal ricevimento.
- ogni controversia che abbia ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione, la validità o la risoluzione del presente contratto sarà devoluta alla competenza dell’Autorità Giudiziaria di residenza del mutuatario.
LEGENDA
- Capitale erogato: la somma che l’Intermediario mette a disposizione del cliente a titolo di prestito e che comprende quanto effettivamente corrisposto al cliente medesimo e quanto pagato per suo conto in dipendenza degli oneri di attivazione del prestito stesso.
- Cessione pro solvendo: indica il negozio giuridico mediante il quale viene ceduto il credito in luogo del pagamento ma il cedente non è liberato della sua obbligazione sin quando il debito non sia estinto;
- Ammortamento: indica il piano di rimborso del capitale degli accessori;
- T.A.N.: (Tasso nominale annuo): il tasso di interesse che remunera il capitale erogato;
- T.E.G.: (Tasso Effettivo Globale) è l’indicatore espresso ai fini della L. 108/96 (norme antiusura) che considera tutti gli oneri finanziari, di commissioni e spese del contratto con esclusione del costo delle Polizze Assicurative e degli oneri erariali per esplicita disposizione delle relative norme.Il TEG dei contratti non può superare il cd “Tasso Soglia” ovvero il TEGM (Tasso effettivo globale medio) aumentato della metà, pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per il trimestre in cui è stipulato il contratto.
- T.A.E.G.: (Tasso effettivo annuo globale) è l’indicatore espresso in funzione delle norme sulla trasparenza di cui al D. LGS 385/93 T.U. Bancario, per evidenziare il costo complessivo di interessi ed oneri sostenuti o da sostenersi per l’attivazione del contratto di finanziamento. Il tasso è disponibile per il cliente onde possa verificare ed, eventualmente paragonare, le condizioni economiche del contratto proposto con quelle di diverse soluzioni finanziarie. Nel TAEG sono sempre esclusi gli oneri erariali. Nelle operazioni di Cessione del quinto dello Stipendio possono essere escluse dal TAEG le polizze assicurative, perché imposte dal D.P.R. 180/50.
- I.S.C. è l’indicatore sintetico del costo dell’operazione;
- Interessi di mora: gli interessi suppletivi dovuti dal cliente al fronte di ritardi nel pagamento dei ratei periodici;
- Commissioni finanziarie (o bancarie): corrispettivi dell’Intermediario, dovuti per i suoi interventi professionali e per la cura degli adempimenti legati all’operazione;
- Spese: costi sostenuti dall’Intermediario per l’espletamento delle attività inerenti la gestione del contratto;
- Agente in attività finanziaria: soggetto iscritto nell’analogo Elenco professionale tenuto presso l’U.I.C. che propone i prodotti finanziari dell’Intermediario e può, se munito di procura, sottoscrivere i relativi contratti;
- Mediatore Creditizio: il soggetto iscritto nell’analogo Albo professionale tenuto presso l’UIC che mette in relazione, anche mediante attività di consulenza, le Banche e gli Intermediari Finanziari con la clientela, senza essere legato ad alcuna delle parti e rimanendo terzo rispetto alle stesse.
- Commissioni all'Agente o Mediatore: corrispettivo per l'Attivitą di Agente o Mediazione.
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