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La disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel rispetto dell’autonomia negoziale delle parti e dei criteri di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, persegue, tra gli altri, l’obiettivo di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni. A tal fine, con il presente avviso, in ottemperanza a quanto disposto dal C.I.C.R. con propria deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari, si intende portare a conoscenza della Clientela interessata ai prodotti ed ai servizi finanziari trattati dalla Euro Fiditalia S.p.A. le seguenti informazioni circa gli strumenti di tutela previsti dal Titolo VI del Dls. 385/1993 (T.U.L.B.: Testo Unico delle Leggi Bancarie) e dalle istruzioni di Vigilanza della Banca d’ Italia.
Pubblicità E Trasparenza
In ciascun locale aperto al pubblico della Euro Fiditalia S.p.A. sia esso una filiale, una dipendenza o l’ufficio di un soggetto convenzionato, sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela ed ogni altra condizione economica relativa alle operazioni ed ai servizi offerti. Nei medesimi luoghi viene affisso il presente Avviso, il quale è disponibile anche in formato asportabile unitamente ai Fogli Informativi.
Occorre peraltro sottolineare che Euro Fiditalia S.p.A., intermediario finanziario iscritto all’elenco di cui all’art. 107 del medesimo T.U.L.B., distribuisce per il tramite della propria rete di intermediari finanziari, di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi i seguenti prodotti di credito personale:
- Prestito personale rimborsabile mediante cessione di quote dello stipendio o salario;
- Prestito personale rimborsabile mediante delegazione di pagamento.
- Prestito personale non finalizzato.
Dettagliate informazioni sulle caratteristiche nonché sui rischi tipici, sulle condizioni economiche e sulle principali clausole contrattuali delle operazioni finanziarie di cui sopra sono contenute nei “Fogli Informativi” posti a disposizione della clientela presso ogni intermediario finanziario, agente o mediatore creditizio collegato alla rete distributiva Euro Fiditalia S.p.A..
Al fine di evitare qualsiasi malinteso circa l’effettiva abilitazione all’offerta fuori sede ovvero alla mediazione creditizia dei soggetti cui il Cliente interessato ai prodotti trattati da Euro Fiditalia S.p.A. si rivolge, si invita la clientela ad accertarsi preliminarmente che tali soggetti siano effettivamente iscritti nell’elenco degli intermediari finanziari, degli agenti in attività finanziaria ovvero all’albo dei mediatori creditizi. A tal fine il Cliente potrà richiedere all’intermediario finanziario, all’agente, al mediatore un’evidenza dell’incarico ricevuto dall’intermediario. La mancata iscrizione nei predetti elenchi ed albi comporta il divieto di esercitare le relative attività.
In caso di offerta svolta in un luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell’intermediario al richiedente deve essere consegnata copia di questo avviso e dei fogli informativi relativi all’operazione o al servizio offerto.
Informativa Precontrattuale
Su richiesta, verrà fornita copia del testo del contratto idonea per la stipula che include il documento di sintesi, riepilogativo delle principali condizioni economiche e contrattuali. La consegna di tale copia non obbliga le parti alla stipula del contratto.
In caso di modifica delle condizioni contrattuali indicate nella copia consegnata al cliente, l’intermediario prima della stipula del contratto ne dà informativa al Cliente stesso e, su richiesta di quest’ultimo, consegna una copia completa del nuovo testo contrattuale idonea per la stipula.
Per la regolarità contrattuale dell’operazione di finanziamento il Cliente dovrà sempre verificare che tutti i costi (TAEG (1), TEG(2), ISC (3), costi assicurativi, commissioni, corrispettivi, ecc.) siano stati evidenziati dall’intermediario finanziario, dall’agente o dal mediatore creditizio.
Si precisa altresì che tali soggetti, ove specificamente incaricati, sono integralmente retribuiti dall’intermediario.
Contratti e Disposizioni Varie a Tutela del Consumatore
I contratti sono redatti per iscritto. Nel caso di inosservanza della forma scritta il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal Cliente. Il richiedente ha diritto di ottenere un esemplare del contratto stipulato, cui è unito il documento di sintesi.
I contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
1) TAEG: tasso annuo effettivo globale rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, espresso in percentuale annua, che deve essere indicato dall’intermediario finanziario ai fini della trasparenza delle condizioni contrattuali. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito. Gli annunci pubblicitari e le offerte indicano il TAEG ed il relativo periodo di validità.
2) TEG: tasso effettivo globale, elaborato secondo le disposizioni della Banca d’Italia, comprende gli oneri accessori quali spese di istruttoria, spese apertura pratica, di incasso, esclusi i costi per le assicurazioni contro rischio vita e impiego, qualora tali costi siano imposti per legge. Per le operazioni di finanziamento comunque denominate è pubblicizzato il TEG.
3) ISC: indicatore sintetico di costo, calcolato conformemente alla disciplina sul TAEG , ai sensi dell’art. 122 del T.U. bancario.
Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. In caso di inosservanza si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la
conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto.
La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo o condizione deve essere espressamente indicato nel contratto con clausola approvata specificamente dal Cliente.
Le clausole contrattuali sulla capitalizzazione degli interessi devono essere specificamente approvate per iscritto.
La facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza facoltà di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi compresa la compensazione anche in deroga al disposto dell’art. 1248 cod. civ..
Modifica Unilaterale Delle Condizioni Contrattuali E Comunicazioni Delle Variazioni Sfavorevoli
Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1341, secondo comma, del codice civile. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al Cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: “Proposta di modifica unilaterale del contratto”, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente.
La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al Cliente.
L’intermediario comunica in forma scritta, presso il domicilio indicato dal Cliente, le variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto, qualora sfavorevoli al cliente medesimo.
Le variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, come previsto dalla Deliberazione del CICR 04/03/03, possono essere comunicate in forma impersonale mediante l’inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Al fine di garantire l’effettiva conoscenza delle variazioni, queste ultime sono rese note anche mediante l’esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico, con l’indicazione degli estremi della pubblicazione nella Gazzetta, ovvero con l’avvertenza che l’avviso è in corso di pubblicazione. Le variazioni sono comunque comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell’ambito delle comunicazioni periodiche.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicazione, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le suddette prescrizioni sono inefficaci se sfavorevoli per il Cliente.
Comunicazioni Periodiche alla Clientela
Nei contratti di durata viene fornito per iscritto al Cliente alla scadenza del contratto e comunque almeno una volta l’anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 giorni dal ricevimento. Il Cliente ovvero colui che gli succede a qualunque titolo, anche nell’amministrazione dei suoi beni, avranno diritto di ottenere, a proprie spese e nel termine massimo di 90 giorni, copia della documentazione inerente le operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Sarà cura dell’intermediario indicare al Cliente, al momento della richiesta, l’importo delle spese necessarie all’ottenimento della documentazione di cui trattasi.
Credito al Consumo
a) l’ammontare e le modalità del finanziamento;
b) il numero, gli importi e la scadenza delle singole rate;
c) il TAEG;
d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
e) l’importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve essere fornita una stima realistica; oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;
f) le eventuali garanzie richieste;
g) le eventuali coperture assicurative richieste al consumatore e non incluse nel calcolo del TAEG.
Procedure di Reclamo e Sistemi di Risoluzione delle Controversie
Ogni Cliente può presentare reclamo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno scrivendo a Euro Fiditalia S.p.a., Ufficio Reclami, Viale Umberto Tupini 102, 00144 Roma.
Il Cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’ufficio reclami, (es.: perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita) ha il diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l’Autorità giudiziaria.
Nella certezza di aver soddisfatto con la presente l’esigenza di informare la clientela sui principali strumenti di tutela a sua disposizione e nel rinviare ai fogli informativi ogni maggiore informazione in ordine alle caratteristiche dei prodotti e servizi finanziari trattati da Euro Fiditalia S.p.A., Vi invitiamo a voler sottoscrivere copia asportabile della presente informativa per presa visione e disponibilità del documento.
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