- Disciplina dell'attività finanziaria
- Trasparenza delle condizioni contrattuali
- Disciplina in materia di usura
- Disciplina antiriciclaggio
- Istruzioni Bankitalia in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche
- Apposizione del numero di iscrizione in elenco nella corrispondenza, negli atti e in ogni forma di rappresentazione dell'attività al pubblico
1. Disciplina dell'attività finanziaria
- mantenimento della forma giuridica di spa, srl, sapa o coop;
- mantenimento dell'esercizio di attività finanziaria in via esclusiva che risulti anche da espressa previsione statutaria;
- mantenimento del capitale sociale versato entro il livello minimo previsto dalla normativa;
- mantenimento del possesso da parte dei partecipanti al capitale sociale dell'intermediario del requisito di onorabilità di cui all'art. 108 T.U. e relativo D.M. attuativo n. 517 del 30.12.98, pubblicato sulla G.U. del 9.4.99 - Serie Generale n. 82; ovviamente tale requisito di onorabilità deve essere già posseduto dal futuro socio, persona fisica o giuridica, che intende acquisire una partecipazione al capitale dell'intermediario;
- mantenimento del possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo del citato requisito di onorabilità di cui all'art. 109 T.U. e relativo D.M. attuativo n. 516 del 30.12.98, pubblicato sulla G.U. dell'8.4.99 - Serie Generale n. 81 -; analogamente a quanto specificato nel punto precedente, il requisito deve già sussistere per il soggetto che intende in futuro ricoprire delle funzioni all'interno della società finanziaria;
- possesso del requisito di professionalità per i soggetti che ricoprono incarichi amministrativi e dirigenziali all'interno della società finanziaria e per il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 109 del T.U. e relativo D.M. attuativo n. 516 del 30.12.98, pubblicato sulla G.U. dell'8.4.99 - Serie Generale n. 81 -;
- comunicazione tempestiva all'Ufficio delle variazioni dei dati ed informazioni forniti con la domanda di iscrizione (Circolare UIC del 4.9.96 - G.U. 18.9.96);
- invio all'Ufficio, ai sensi dell'art. 106, 6° comma del T.U., del mod: AR-1, riguardante l'elenco delle persone che presso l'intermediario svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo, entro 60 giorni dalla notifica della lettera di iscrizione e, a regime, entro 60 giorni dalle modifiche intervenute, secondo le disposizioni contenute nella Circolare UIC del 2.6.95 (G.U. dell'8 Giugno 1995, S.G. n. 132) così come modificata dalla Circolare UIC del 25 Giugno 1998 (G.U. del 25.6.1998, S.G. n. 146). Si rammenta che l'inosservanza delle richiamate disposizioni è sanzionata dagli artt. 141 e 144 T.U..
Inoltre gli intermediari iscritti sono tenuti ad informare, con le modalità ritenute più opportune:
- i propri esponenti aziendali circa l'obbligo di comunicare, tramite il Mod: AR-3, le cariche analoghe possedute in enti di qualsiasi natura in Italia e all'estero (cfr. art. 106, 7° comma T.U. e citata Circolare UIC del 2.6.95, così come modificata dalla Circolare UIC del 22.6.1998; sanzioni per gli inadempienti sono previste dagli artt. 141 e 144 T.U).
- i propri soci "significativi" circa l'obbligo di comunicare, tramite Mod. 19/D, il possesso della loro partecipazione al capitale dell'intermediario (cfr. art. 110 T.U., Provvedimento Bankitalia 31.12.93 pubblicato in G.U. 21.1.94 S.G. n. 16, sanzioni per gli inadempienti previste dall'art. 140 T.U.).
Infine particolari requisiti sono richiesti agli intermediari finanziari che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie.
- gli intermediari finanziari che svolgono l'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie devono avere un capitale versato non inferiore a € 1.000.000, investito in attività liquide o in titoli di pronta liquidabilità, entrambi depositati presso banche, mezzi patrimoniali non inferiori a € 2.500.000 e un oggetto sociale che preveda tale attività;
- gli intermediari finanziari di cui al punto 1) che svolgono in via prevalente od esclusiva attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico devono avere mezzi patrimoniali pari o superiori a € 5.164.568,99, requisito, quest'ultimo, che comporta l'obbligo di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 T.U..
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2. Trasparenza delle condizioni contrattuali
Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco ex art.106. sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali previste dal titolo VI del T.U. (D.Lgs.385/93). L'inosservanza di tali disposizioni determina l'applicazione di sanzioni amministrative con le modalità stabilite dall'art.145 T.U. così come modificato dall'art 34 del D.lgs. 342/99 in materia di competenza dell'Ufficio Italiano dei Cambi.
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3. Disciplina in materia di usura
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3 della Legge 7 marzo 1996, n. 108 (G.U. del 9 marzo 1996, S.G. n. 58) e dall'art. 3, comma 1 del D.M. 25 settembre 1997 (G.U. del 30 settembre 1997, S.G. n. 228), codesto intermediario è tenuto ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella contenente la rilevazione dei tassi d'interesse effettivi globali medi pubblicata trimestralmente sulla G.U. ai sensi dell'art. 2, comma 4 della citata Legge 108/96.
Per quanto concerne la normativa "antiusura" e la relativa modulistica si rammenta che può essere consultato il sito Internet www.uic.it "normativa antiusura e tabella dei tassi".
Si rammenta che l'applicazione di tassi di interesse superiori al "tasso soglia" stabilito dalla Legge 108/96 è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 1 della citata Legge 108/96; a tale proposito si precisa che il limite previsto oltre il quale gli interessi sono sempre usurari è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione trimestrale pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato della metà.
Si precisa inoltre che il numero ABI è attribuito ai soli fini della rilevazione dei tassi effettivi globali previsti dall'art. 2 della Legge 108/96.
Pertanto, si invita ad astenersi dall'indicare detto codice nella corrispondenza o in altri documenti anche di tipo informatico, o volantini accessibili al pubblico, essendo detta indicazione idonea a trarre in inganno circa la legittimazione allo svolgimento dell'attività bancaria, vietata a soggetti diversi dalle banche.
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4. Disciplina antiriciclaggio
- istituzione dell'archivio unico informatico, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 5 della Legge 197/91 e successive disposizioni di attuazione (cfr., in particolare, il D.M. 19 dicembre 1991, in G.U. del 28 dicembre 1991, S.G. n. 303, il D.M. 7 luglio 1992, in G.U. del 10 luglio 1992, S.G. n. 161 e il D.M. 26 agosto 1998, in G.U. del 2.9.98, S.G. n. 204); si rammenta che l'eventuale omessa istituzione dell'archivio unico comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 5, comma 4 della Legge 197/91.
- segnalazione all'Ufficio Italiano dei Cambi delle operazioni che, per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, sollevino motivi di sospetto ai sensi degli artt. 3 ss. della Legge n. 197/91, così come modificata dal D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 153 (G.U. del 13 giugno 1997, S.G. N. 136), e della Circolare dell'Ufficio Italiano dei Cambi del 22 agosto 1997 (G.U. del 29 agosto 1997, S.G. n. 201).
Per l'effettuazione delle segnalazioni in parola è possibile utilizzare il prodotto software che il Servizio Risorse Informatiche, Approvvigionamenti e Servizi dello scrivente Ufficio invierà gratuitamente, senza bisogno di specifica richiesta.
Come già precisato nel § 1.3 della richiamata Circolare, gli intermediari soggetti all'obbligo di segnalazione sono tenuti ad indicare allo scrivente gli estremi (recapito postale, numeri di telefono e di fax) delle strutture di riferimento per la trasmissione di tutte le comunicazioni relative alla procedura in parola. Codesto Intermediario dovrà effettuare tale comunicazione - con apposita lettera inviata per raccomandata al Servizio Antiriciclaggio dello scrivente Ufficio entro trenta giorni dal ricevimento della presente - solo se tali estremi differiscono da quelli della sede legale.
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5. Istruzioni Bankitalia in materia di raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche
In data 12.05.98 sono state pubblicate sulla G.U. (Serie Generale n.108) le istruzioni della Banca d'Italia - emanate in attuazione della Delibera del CICR del 3.3.94 - in materia di raccolta del risparmio per i soggetti diversi dalle banche, ivi comprese le società finanziarie iscritte ex art. 106 del T.U. e quelle "vigilate" ai sensi dell'art.107.
Stante la complessità delle disposizioni e la varietà dei soggetti ai quali è destinata, tenuto conto altresì che in taluni casi (Allegato C delle Istruzioni) solo determinate previsioni statutarie consentono l'effettuazione di operazioni di raccolta presso soci, con conseguente ricorso, in questo caso dal lato "raccolta", all'operato dei notai, si ritiene opportuno richiamare detta normativa, restando a disposizione per eventuali richieste di chiarimenti.
Riferimenti normativi: 140° aggiornamento del 27. 4. 98 alla Circolare n.4 del 29 marzo 1988-Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche.
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6. Apposizione del numero di iscrizione in elenco nella corrispondenza, negli atti e in ogni forma di rappresentazione dell'attività al pubblico
A partire dal 30.4.98 l'elenco è pubblicato sul sito internet dell'UIC (www.uic.it).
Tale pubblicazione risponde tra l'altro all'esigenza di disporre di un valido strumento di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'abusivismo finanziario.
A tale ultimo proposito, ai sensi della Circolare del 4.9.96 (pubblicata sulla G.U. del 18.9.96 Serie Generale n. 219) corre l'obbligo di apporre il numero di iscrizione in elenco, nella corrispondenza, sugli atti ed in ogni forma di rappresentazione dell'attività al pubblico.
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